9 maggio 2017

 

Dopo oltre un anno e due mesi di discussione, lo scorso 20 aprile la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge sul testamento biologico, con 326 sì, 37 no e 4 astenuti. Il dibattito ora si sposta al Senato dove ci auguriamo non debba passare una altro anno e mezzo prima dell’approvazione finale.

Finalmente questo iter legislativo fa un passo in avanti nel tentativo di portare l’Italia tra quei Paesi dove il malato può decidere se proseguire un accanimento terapeutico sulla propria persona oppure se interrompere qualsiasi cura ed evitare così di soffrire per altri mesi/anni senza alcuna speranza di guarigione.

Ma cosa contiene il Disegno di Legge approvato alla Camera? Il testo si divide in due parti: la prima più generale sul “Consenso informato” sui trattamenti sanitari, e la seconda sulla compilazione della “Dichiarazione anticipata di trattamento” (Dat), attraverso cui chiunque potrà lasciare le proprie volontà circa i trattamenti sanitari a cui essere sottoposto o da rifiutare quando non sarà più cosciente a causa di un incidente o una malattia.

La prima parte sul Consenso informato sancisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Se il paziente lo desidera, in questo percorso decisionale possono essere coinvolti anche i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente, ovvero una persona di sua fiducia. Un aspetto interessante è che il consenso non deve essere necessariamente per iscritto ma può avvenire anche attraverso dispositivi digitali, come ad esempio videoregistrazioni.

Alcuni aspetti, molto dibattuti a Montecitorio, riguardano la possibilità di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi terapia, comprese la nutrizione e l’idratazione forzata che vengono equiparate a trattamenti sanitari. È introdotto inoltre il divieto di accanimento terapeutico in caso di malattia terminale, garantendo sempre e comunque un'appropriata terapia del dolore e l'erogazione delle cure palliative.

In merito alle “Disposizioni anticipate di trattamento”, qualsiasi paziente maggiorenne capace di intendere e di volere, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto a idratazione e nutrizione artificiali. Queste dichiarazioni saranno vincolanti per il medico, fatte salve alcune situazioni come ad esempio se, alla data della sottoscrizione della Dat, non esistevano terapie conosciute in grado di migliorare le condizioni di vita del paziente.

Queste dichiarazioni sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce in caso di emergenze o urgenza. Infine, ai medici è riconosciuta l'obiezione di coscienza e il malato dovrà comunque potersi rivolgersi a una altro medico nell'ambito della stessa struttura sanitaria.

Auspichiamo che entro la Legislatura la Legge possa essere approvata, anche perché con un nuovo Parlamento si dovrebbe facilmente ricominciare tutto da capo!

 

Scarica il testo della Legge in discussione al Senato.

 

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